Il provvedimento che prevede il reato di "omicidio stradale", dopo aver ottenuto il "via libera" da parte dell’assemblea di Palazzo Madama, è ora legge.
Il provvedimento prevede tre gradi di gravità del reato: nel primo, quando la morte di una persona venga causata con una violazione commessa dal colpevole in riferimento al codice della strada, la pena prevista rimane quella già in essere fino all’entrata in vigore del provvedimento, cioè con un minimo di 2 anni ed un massimo di 7 anni di reclusione. Negli altri casi la sanzione viene incrementata in modo notevole; per chi causa la morte di una persona guidando il proprio mezzo in uno stato di "ebbrezza grave", caratterizzato da un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, rischia una condanna da un minimo di 8 fino ad un massimo di 12 anni di reclusione.
Lo stesso vale per chi causa la morte guidando sotto agli effetti delle droghe. Una ulteriore possibilità riguarda chi causa la morte con un tasso "alcolemico" maggiore 0,8 grammi per litro, oppure abbia determinato l’incidente a causa di una condotta pericolosa, come eccesso di velocità, oppure passaggio con il semaforo rosso, guida contromano e inversioni del senso di marcia improvvise e pericolose. In questo caso il range delle pene detentive va da un minimo di 5 ad un massimo di 10 anni.
Ci sono inoltre inasprimenti delle pene anche senza l’omicidio, ma in caso di lesioni gravi o gravissime. Se il colpevole infatti ha commesso il reato guidando in stato di ubriachezza o drogato, le pene vanno dai 3 ai 5 anni, nel caso di lesioni gravi, e salgono da 4 a 7 per le lesioni gravissime. Causare un incidente mediante manovre pericolose, guidando con un tasso "alcolemico" maggiore di 0,8 grammi per litro, comporta per il colpevole la reclusione, per le lesioni gravi da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni e per le lesioni gravissime da un minimo di 2 ad un massimo di 4 anni.
In caso di fuga della persona che ha causato l’incidente, le pene previste vengono aumentate fino ad un massimo di due terzi, con un minimo di 5 anni in caso di omicidio, e di 3 anni in caso di lesioni. Nel caso di ritiro della patente per questa tipologia di reati, il condannato potrà richiederla di nuovo solo dopo 5 anni se si tratta di reato con lesioni e 15 anni nei casi di omicidio. Un termine che in alcuni casi, come la fuga dopo l’incidente, viene sensibilmente aumentato e può raggiungere un tetto massimo di 30 anni.