Lo Stato è di recente intervenuto per meglio disciplinare il trasporto in macchina dei bambini. Le novità apportate all'art. 172 del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) stabiliscono che i bambini aventi un'altezza inferiore ai 150 cm devono necessariamente viaggiare in auto seduti su un seggiolino o su altro dispositivo atto ad aumentarne l'altezza. Dato che tale strumento dovrà essere scelto in base al peso, il ministero, per facilitare questo compito, ha creato 5 categorie, che sono:
- Gruppo 0, che va a riunire tutti i bambini che hanno un peso pari o al di sotto dei 10 chili e un’età di 12 mesi circa. In questo caso il genitore o l’autista dovrà munirsi della navicella, un particolare seggiolino che va montato nel senso opposto a quello di marcia;
- Gruppo 0+, che raggruppa al suo interno i bebè aventi un peso pari o al di sotto dei 13 chili e un’età di circa 24 mesi. Anche in questo caso lo strumento che deve essere obbligatoriamente utilizzato è la navicella montata in senso contrario a quello di marcia, avente però una protezione maggiore per la testa e le gambe;
- Gruppo 1, che include i bambini aventi un peso compreso tra i 9 e i 18 chilogrammi associata ad un’età che va dai 9 mesi fino ad un massimo di 4 anni. In questo caso il seggiolino viene montato nel senso di marcia con l’uso delle cinture di sicurezza equipaggiate nell’automobile;
- Gruppo 2, raggruppante i minori dai 3 ai 6 anni e con un peso che va dai 15 ai 25 chili. In questo caso vengono usati dei speciali cuscini con braccioli che, come nel caso precedente, devono essere fissati con le cinture di sicurezza dell’automobile e con l’apposito aggancio di sicurezza;
- Gruppo 3, nel quale rientrano tutti i bambini dai 5 ai 12 anni circa aventi un peso rientrante in un intervallo che va dai 22 chili fino ai 26. Gli autisti dovranno necessariamente munirsi di cuscini che non sono equipaggiati con i braccioli, in modo tale da poter permettere al bambino stesso di utilizzare normalmente le cinture di sicurezza.
Le fasce precedentemente descritte sono state create con l’apposito scopo di aiutare l’automobilista ad utilizzare correttamente i dispositivi citati, così da evitare sanzioni abbastanza spiacevoli. Inoltre è da considerare il fatto che generalmente viene consigliato di montare la navicella al contrario rispetto al senso di marcia anche se il bambino trasportato ha 9 chili di peso. In questo modo si assicura una sicurezza maggiore del bimbo; un urto accidentale è meglio assorbito dallo schienale della navicella stessa piuttosto che dalle cinture di sicurezza. Inoltre i seggiolini possono anche essere montati sul sedile anteriore del passeggero, non solo in quelli posteriori. L’unico obbligo che si ha, specie se si trasportano bebè facenti parte dei gruppi 0 o 0+, è quello di disattivare sia l'airbag frontale sia quello laterale.
Infine è da considerare come i possessori di vecchi seggiolini, navicelle o cuscini possono stare tranquilli dal momento che, nonostante l’entrata in vigore di queste modifiche, hanno la possibilità di continuare ad utilizzare gli strumenti precedentemente citati senza incorrere in eventuali sanzioni. Le nuove normative riguardano principalmente i nuovi prodotti che verranno commercializzati in futuro; per poter essere utilizzati per il trasporto dei bambini dovranno possedere necessariamente diverse omologazioni indicate con le sigle UN ECE R44/03, R44/04 oppure UN ECE R129. Inoltre vi è anche da citare l’obbligo di possesso delle certificazioni europee indicate con le sigle ECE R44-02, ECE R44-03, ECE R44-04.
Le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove normative implementate nel codice stradale hanno un valore che va dagli 80 euro fino ad un massimo di 323 euro in caso l’automobile non sia provvista di tutte le dotazioni di sicurezza necessarie, sia per adulti che per bambini. Inoltre alla sanzione economica viene aggiunta anche la sottrazione di 5 punti della patente. Se tale trasgressione viene ripetuta nei due anni successivi allora la patente dell’autista viene sospesa per un intervallo di tempo che va dai 15 giorni ai 2 mesi. L’utilizzo errato di tutte le dotazioni di sicurezza per i bambini comporta una sanzione economica che va dai 4 0euro fino a 162 euro.